I diritti rovesci

Pungolato dai commenti di Sauro, che domanda una qualche forma di riconoscimento nei confronti della sua traduzione del post 10 modi per far impazzire un grafico, mi sono addentrato nell’incredibile mondo dei diritti d’autore e delle licenze alternative.
In questa prima parte, vi riassumo qualche considerazione di ordine generale sui diritti d’autore. La prossima volta vedremo da vicino il diritto d’autore in Italia e le follie della SIAE. E infine, nella terza parte, le implicazioni di copyright e copyleft per l’arte (e la grafica) e l’alternativa Creative Commons.
Non sono un avvocato né un giurista, non ho mai studiato diritto e a scuola dormivo durante le lezioni di Educazione Civica. Non pretendo certo la completezza del Codice o la precisione nella terminologia: voglio solo provare a spiegarvela così come l’ho capita io. Quindi perdonate ogni imprecisione nel post che segue, anzi: invece di perdonarmi, correggetemi.
Il diritto delle cose.
Il primo principio da introdurre è quello della Proprietà Intellettuale, che racchiude l’insieme delle norme a protezione dei diritti sulle opere immateriali: arte, musica, opere artistiche e letterarie, marchi, invenzioni. È alla sfera della Proprietà Intellettuale che fanno riferimento le leggi sui diritti d’autore e sui brevetti industriali.
Il diritto d’autore affonda le sue radici nell’Inghilterra del XVI secolo. Dopo l’avvento e la diffusione delle macchine da stampa e la conseguente immissione nel mercato di pericolosissimi testi “indipendenti”, lo Stato Inglese fondò una Commissione di Censori che “acquistavano” mediante contratto il diritto d’autore dagli Autori stessi e, visto che allora produrre un’opera costava molto, si preoccupavano (previa opportuna censura) di stampare il testo; sulla produzione vantavano però il diritto di copia (copyright). Col tempo, come avete intuito, la censura divenne meno restrittiva e i vecchi censori, mantenendo tutti i diritti ottenuti nel tempo, diventarono gli attuali Editori.
Storicamente quindi, il concetto di copyright è collegato ai costi del supporto materiale su cui è riprodotta l’opera: il disco in vinile, la carta di un libro, un oggetto fisico. Forza, durata e titolare dei diritti d’autore erano (e, in parte, sono ancora oggi) calcolati sulla base dei soldi spesi per la produzione e la distribuzione del supporto che trasporta l’opera; è anche per questo che, a livello legale, la formula Proprietà Industriale è da preferire alla più discutibile Proprietà Intellettuale.
La destra trattiene, la sinistra lascia.
A questo punto è facile immaginare la gigantesca crisi del concetto di Proprietà Intellettuale con l’avvento dell’era digitale: senza un supporto fisico (che abbia dunque un costo di riproduzione), la musica distribuita gratuitamente in rete, i siti web, le produzioni digitali e in particolar modo i software faticano ad essere inclusi nella sfera dei copyright tradizionali. Ad aggravare la situazione, l’aumento esponenziale di “opere” (anche in senso lato) distribuite dagli autori in rete, in forme più o meno protette, con conseguente aumento del rischio di vedersi espropriare e modificare le proprie creazioni.
Se ne accorse il programmatore Richard Stallman, quando la ditta Symbolics chiese di poter utilizzare un suo software di pubblico dominio, al quale apportò delle migliorie; quando Stallman volle verificare queste migliorie, Symbolics gli negò l’accesso al software modificato, sul quale dunque lui perse ogni diritto. Fu così che Stallman ipotizzò il concetto di copyleft, immaginando una direzione opposta al concetto di copyright (left=sinistra, right=destra) che prevedesse la possibilità di lasciare (left=lasciati, sia benedetta la lingua inglese) alcuni diritti agli utilizzatori delle opere.
Sostanzialmente, il copyleft sposta l’asse dei diritti dal proprietario all’opera, introducendo il concetto di licenza: attraverso questa, il proprietario comunica e autorizza le modalità di utilizzo, riproduzione e finanche modifica del suo prodotto. L’opera è dunque fruibile e utilizzabile a patto che resti nello stesso regime di diritto stabilito dal proprietario: cioè, non è possibile la modifica dello stato di diritto sull’opera da parte dell’utilizzatore, che può distribuire l’opera solo senza cambiare le disposizioni della licenza - ad esempio, come nel caso di Stallman/Symbolics: prendere un software libero, modificarlo in parte e assumerne la proprietà.
Il copyleft è alla base delle moderne licenze GNU, Open Source e Creative Commons, e stabilisce quattro libertà basilari: la libertà di usare a propria discrezione e di studiare quanto ottenuto; di copiare e condividere con altri; di modificare l’opera; di ridistribuire i cambiamenti e i lavori derivati.
Ne esistono diverse forme (forte o debole, persistente, propagativo, ecc), ciascuna più adatta a diversi aspetti della distribuzione dell’opera. Ad esempio, la GNU GPL (General Public License) applicata ai software, scritta dallo stesso Richard Stallman, che permette la copia, modifica e ridistribuzione solo a patto di rispettare alcune regole: tra cui, naturalmente, il fatto che la GPL sia allegata ad ogni copia ridistribuita o modificata, corredata del codice sorgente del software in questione o da un modo facile per poterlo ottenere. Questo permette all’opera di restare libera anche in tutte le sue future modifiche.
Il problema, naturalmente, sta nel fatto che il copyleft si basa sulla legislazione statunitense, e non è per questo applicabile con facilità in tutto il mondo. Ad esempio: nella legislazione italiana, la mancanza di una firma vera e propria da parte dell’utente all’atto di accettazione di una licenza di questo tipo (non basta cliccare, insomma, sul pulsante “Accetta”), potrebbe comportare difficoltà giuridiche di fronte ad una rivalsa di qualche tipo.
Divulgare la cultura si può.
È chiaro che, basandosi sui diritti del creatore dell’opera, in un certo senso il copyleft deriva direttamente dal copyright, e ha anzi bisogno di quest’ultimo per esistere. Eppure, pur non essendo copyleft un termine giuridico, sta guadagnando un certo valore anche nei dibattiti politici in merito ai diritti d’autore; soprattutto per quanto riguarda l’aspra critica nei confronti del sistema attuale dei copyright.
Le domande che scaturiscono dallo scontro right/left hanno implicazioni pesantissime: c’è un punto oltre il quale le modifiche trasformano di fatto un’opera in un’altra? Il copyleft è davvero applicabile ad ogni prodotto umano? Può una sola componente protetta da copyleft e inserita in un progetto più ampio (es: poche righe in un software) estendere il copyleft all’intero progetto?
Ancora: Cosa succederebbe se il copyright cadesse definitivamente, a chi lavora nel mondo della cultura e della distribuzione della stessa? L’arte, la cultura, e la cultura digitale in particolare, possono essere gratuite? È corretto speculare, guadagnare, lucrare sulla conoscenza e sulla sua distribuzione? La cultura, l’arte, la musica, il sapere, sono beni che in qualche modo appartengono alla collettività, considerata la mole di influenze multiple, persino non coscienti, che convergono nell’atto di creazione di un’opera?

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[...] Dopo una visione generale della faccenda, in questo post proviamo ad addentrarci nel dedalo del diritto d’autore per la legislazione italiana, cercando di concentrarci in particolare sugli aspetti che possono riguardare il nostro mestiere. E quando dico dedalo, intendo proprio un labirinto senza apparente via d’uscita; tanto che la SIAE non la nomino nemmeno, perchè ne sarebbe risultato un post chilometrico (già così non scherza…). Inutile dire che le domande, in merito ai diritti d’autore, sono moltissime e tutte aperte. [...]